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Art. 8
Luogo del reato 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento. 2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento. |