Art. 89
d. Insuccesso del periodo di prova 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione. 2 Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull’assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art. 93–95) sono applicabili. 3 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5. 4 Il ripristino dell’esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova. 5 Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell’esecuzione è computato nel resto della pena. 6 Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell’articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l’articolo 86 capoversi 1–4. 7 Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell’esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59–61, è applicabile l’articolo 57 capoversi 2 e 3. |