Art. 90
3. Esecuzione di misure 1 Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:
2 All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo. 2bis Le misure di cui agli articoli 59–61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.115 3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81–83 si applicano per analogia. 4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori. 4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l’articolo 75a.116 4ter Durante l’internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.117 5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85. 114 Introdotta dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 115 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). 116 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). 117 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807). |