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Art. 7
Altri reati commessi all’estero 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:
2 Se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:
3 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso. 4 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU11, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
5 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera. |