|
|
|
Art. 286378
Impedimento di atti dell’autorità Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957379sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009380 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008381 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010382sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti.383 378Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457). 381 [RU 2009 5597n. II 23, 6019; 2012 5619n. I 5; 2013 1603art. unico cpv. 1 lett. a. RU 2016 1845all. n. I 1 ]. Vedi ora la L del 25 set. 2015 (RS 742.41). 383 Nuovo testo giusta l’art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793, 817). |
