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Art. 30
8. Querela della parte lesa. Diritto di querela 1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito. 2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all’autorità di protezione degli adulti.19 3 La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento.20 4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti. 5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva. 19 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 14 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). 20 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). |