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Art. 321bis438
Segreto professionale nella ricerca sull’essere umano 1 Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell’esercizio della sua attività di ricerca sull’essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 2011439 sulla ricerca umana, è punito conformemente all’articolo 321. 2 Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 34 della legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d’etica competente ne ha autorizzato la divulgazione. 438Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati (RU 1993 1945; FF 1988 II 353). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979). |
