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Art. 63b
Esecuzione della pena detentiva sospesa 1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita. 2 Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita. 3 Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l’esecuzione della medesima. 4 Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l’esecuzione. 5 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato. |