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Art. 66d87
e. Sospensione dell’esecuzione dell’espulsione obbligatoria 1 L’esecuzione dell’espulsione obbligatoria di cui all’articolo 66a può essere sospesa soltanto se:88
2 Nel prendere la sua decisione, l’autorità cantonale competente presume che l’espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell’articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo non viola l’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale. 87 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 88 La correzione della CdR dell’AF del 21 giu. 2017, pubblicata l’11 lug. 2017 concerne solamente il testo francese (RU 2017 3695). |