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Art. 67e110
3. Divieto di condurre Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni. 110 Originario art. 67b. |