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Art. 106
Multa 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. 2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. 3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. 4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. 5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.148 148 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |