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Art. 44
3. Disposizioni comuni. Periodo di prova 1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. 2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale. 4 Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva.37 37 Introdotto dall’all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). |