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Art. 62
Liberazione condizionale 1 L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà. 2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61. 3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:
5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni. 6 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere. |