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Art. 66c88
d. Momento dell’esecuzione 1 L’espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza. 2 Prima dell’espulsione devono essere eseguite le pene o parti di pena senza condizionale e le misure privative della libertà. 3 L’espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall’esecuzione della pena o della misura oppure appena la misura privativa della libertà sia soppressa, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un’altra misura privativa della libertà. 4 Se la persona nei confronti della quale è stata ordinata l’espulsione è trasferita nel suo Paese d’origine per l’esecuzione della pena o della misura, l’espulsione è considerata eseguita al momento del trasferimento. 5 La durata dell’espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera. 88 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). |