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Art. 80
Deroghe alle forme d’esecuzione 1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:
2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell’autorità d’esecuzione. |