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Art. 93
Assistenza riabilitativa 1 L’assistenza riabilitativa è intesa a preservare l’assistito dalla recidiva, promuovendone l’integrazione sociale. L’autorità competente in merito presta e procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine. 2 Gli operatori dell’assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente per l’assistenza riabilitativa. 3 Le autorità della giustizia penale possono chiedere all’autorità competente per l’assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti. |