Art. 124181
Mutilazione di organi genitali femminili 1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.182 2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. 181Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20122575; FF 2010 4941, 4967). 182Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |