Art. 139
Furto 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. ...198 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci an-ni se:
4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. 198 Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 199 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |