Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 57
Relazione tra le misure e le pene 1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni. 2 Le misure di cui agli articoli 59–61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente. 3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena. |