Art. 6
Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:
2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso. 3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU10, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera. |