Art. 61
Misure per i giovani adulti 1 Se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per giovani adulti qualora:
2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice. 3 Vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua56. 4 La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev’essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’anni. 5 Se l’autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott’anni, la misura può essere eseguita in un’istituzione per adolescenti. 56 Nuova espr. giusta l’all. n. 11 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |