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Art. 69
5. Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. 2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. |