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Codice penale svizzero

Art. 76

Luo­go dell’ese­cu­zio­ne

 

1 Le pe­ne de­ten­ti­ve so­no scon­ta­te in un pe­ni­ten­zia­rio chiu­so o aper­to.

2 Il de­te­nu­to è col­lo­ca­to in un pe­ni­ten­zia­rio chiu­so o in un re­par­to chiu­so di un pe­ni­ten­zia­rio aper­to se vi è il pe­ri­co­lo che si dia al­la fu­ga o vi è da at­ten­der­si che com­met­ta nuo­vi rea­ti.