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Art. 76
Luogo dell’esecuzione 1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto. 2 Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati. |