|
Art. 87
b. Periodo di prova 1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque. 2 Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta. 3 Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell’assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell’esecuzione della pena secondo l’articolo 95 capoverso 5. |