Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 94
Norme di condotta 1 Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica. 2 In caso di reati contro l’integrità sessuale, il condannato può essere obbligato a seguire un programma rieducativo.137 137 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). |