Art. 99
2. Prescrizione della pena.
Termini
1 La pena si prescrive: - a.
- in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
- b.
- in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
- c.
- in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
- d.
- in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
- e.
- in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.
2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: - a.
- durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
- b.
- nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
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