Art. 146
Truffa 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.207 3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. 207 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |