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Art. 154213
Punibilità dei membri del consiglio d’amministrazione e della direzione di società le cui azioni sono quotate in borsa 1 Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione o della direzione di una società le cui azioni sono quotate in borsa, corrisponde o percepisce una retribuzione vietata secondo gli articoli 735c numeri 1, 5 e 6 del Codice delle obbligazioni (CO)214, se del caso in combinato disposto con l’articolo 735d numero 1 CO, è punito con una pena detentiva sino a tre anni e con una pena pecuniaria. 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione di una società le cui azioni sono quotate in borsa:
3 Non è punibile secondo i capoversi 1 o 2 chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alle predette disposizioni e se ne accolli il rischio. 4 Per calcolare la pena pecuniaria, il giudice non è vincolato all’importo massimo dell’aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2 primo periodo); la pena pecuniaria non deve tuttavia eccedere sei volte la retribuzione annuale pattuita al momento dell’atto con la società interessata. 213 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 325). 215 Correzione della CdR dell’AF del 22 nov. 2023, pubblicata il 6 dic. 2023 (RU 2023 739). |