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Art. 193a277
Inganno circa il carattere sessuale di un atto Chiunque nell’esercizio di un’attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario fa compiere o subire ad una persona un atto sessuale ingannandola circa il carattere dell’atto o sfruttandone l’errore relativo al carattere dell’atto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 277 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). |