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Art. 194278
Esibizionismo 1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la multa. 2 Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria. Il reato è punito a querela di parte. 3 Se l’imputato si sottopone a trattamento medico su ordine dell’autorità competente, il procedimento è abbandonato. 278 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). |
