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Art. 198288
6. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale Molestie sessuali 1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa. 2 L’autorità competente può obbligare l’imputato a seguire un programma rieducativo. Se l’imputato porta a termine il programma, il procedimento è abbandonato. 3 L’autorità competente decide in merito ai costi del procedimento e a eventuali pretese della parte civile. 288 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). |