Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice penale svizzero
Art. 199
Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.