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Art. 236
Commercio di foraggi adulterati 1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. 2 La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.316 3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti. 316 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |