Art. 246327
Falsificazione di marche ufficiali Chiunque, al fine di usarle come genuine od inalterate, contraffà o altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, chiunque usa come genuini o inalterati segni di detto genere contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria. 327 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |