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Art. 260ter342
Organizzazioni criminali e terroristiche 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
2Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un’organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949343. 3 Se esercita un’influenza determinante all’interno dell’organizzazione, l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 4 Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l’autore si sforza di impedire la prosecuzione dell’attività dell’organizzazione. 5 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. 342Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439). |