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Art. 260sexies347
Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per commettere un atto di violenza criminale volto a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto:
2 È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’intento di finanziare un viaggio secondo il capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio. 3 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. 347 Introdotto dall’all. n. II 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439). |