|
Art. 265
1. Crimini o delitti contro lo Stato. Alto tradimento Chiunque commette un atto diretto a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione367 o d’un Cantone368, ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri, a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno369. 368RS 131.211,131.212,131.213, 131.214, 131.215, 131.216.1,131.212.2,131.217, 131.218,131.219, 131.221, 131.222.1,131.222.2, 131.225,131.227, 131.227,131.228,131.229,131.231,131.232,131.233,131.234,131.235 369 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. |