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Art. 266
Attentati contro l’indipendenza della Confederazione 1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione, a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.370 370Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 116; FF 1949 613). |