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Art. 274381
Spionaggio militare 1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno.382 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati. 381Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). 382 Nuovo testo del per. giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |