|
Art. 279
Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge, chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d’iniziativa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |