Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice penale svizzero
Art. 283
Violazione del segreto del voto
Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.