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Art. 293
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete 1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa.406 2 La complicità è punibile. 3 L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione.407 406 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). 407Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996IV 449). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). |
