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Art. 302414
Procedimento 1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell’articolo 296 e a richiesta di un organo dell’istituzione internazionale nei casi previsti nell’articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda. 3 Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in due anni.415 414Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613). 415 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 20022416, 1513). |