Art. 303416
Denuncia mendace 1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria. 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. 416 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |