Art. 320454
Violazione del segreto d’ufficio 1. Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un’autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’attività ausiliaria. 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile. 454 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 7 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563). |