|
Art. 322sexies468
Accettazione di vantaggi Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 468 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287; FF 2014 3099). |