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Art. 326bis491
2. Nel caso dell’articolo 325ter 1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325ter è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale492, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa.493 2 Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore. 3 Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale494 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli. 491Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis). 492 Ora: impresa individuale. 493 Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 19 giu. 2020 (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»), in< vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 846; FF 2017 325). 494 Ora: impresa individuale. |