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Art. 349c521
c. Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale 1 Non possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell’interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all’assenza di una protezione adeguata. 2 Una protezione adeguata è garantita:
3 Se è un’autorità federale, l’autorità che comunica i dati informa l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sulle categorie delle comunicazioni di dati personali effettuate sulla base di garanzie specifiche secondo il capoverso 2 lettera c. Ogni comunicazione è documentata.522 4 In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:
5 Se è un’autorità federale, l’autorità che comunica i dati informa l’IFPDT523 sulla comunicazione di dati personali effettuata in virtù del capoverso 4. 521 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). 522 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 523 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 26 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |