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Art. 354543
3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. 2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
3 I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008546 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998547 sull’asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005548 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005549 sulle dogane. 4 I dati possono essere utilizzati:
5 Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.553 6 Ai fini delle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen (SIS) la SEM o l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.554 543 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). 544 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). 545 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). 551 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023309; FF 2021 44). 552 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). 553 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). 554 Introdotto dall’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2021 365; 2022 638; FF 2020 3117). |