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Art. 386588
1. Misure preventive 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. 2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1. 3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni. 4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive. 588 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l’O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723). |
